Fondo per la formazione professionale FFP
Principi di base.
Fondo per la formazione professionale (FFP) ai sensi dell’art. 60 LFPr.
L’articolo 60 della legge sulla formazione professionale (LFPr) prevede la possibilità che il Consiglio federale, su richiesta delle organizzazioni del mondo del lavoro, dichiari per i settori industriali i Fondi per la Formazione Professionale (FFP) generalmente vincolanti. Ciò obbliga tutte le imprese di un settore industriale a fornire adeguati contributi di solidarietà all’istruzione e alla formazione professionale.
I Fondi per la Formazione Professionale (FFP), ai sensi della legge sulla formazione professionale (LFPr), hanno un orientamento settoriale. I fondi sono raccolti all’interno di un settore e utilizzati per la promozione dell’istruzione e della formazione professionale su base settoriale (sviluppo di offerte formative, organizzazione di corsi e procedure di qualificazione, pubblicità professionale, ecc.)
Il Fondo per la Formazione Professionale (FFP), generalmente vincolante, ripartisce in modo più equo l’onere della formazione professionale. Secondo la decisione del Consiglio federale, tutte le imprese del settore, non solo quelle associate alla ATF, sono tenute a contribuire al Fondo per la Formazione Professionale (FFP). Il fondo serve a finanziare servizi nel campo della formazione professionale di base, della formazione professionale superiore e del perfezionamento professionale nel settore della refrigerazione.
Calcolo dei contributi |
Costo annuale |
Contributo per azienda o parte dell’azienda |
CHF 200.00 |
Contributo per dipendente specifico del settore |
CHF 50.00 |
Domande sul Fondo per la Formazione Professionale? Nelle Frequently Asked Questions (FAQ) troverete le risposte alle domande più frequenti. Il contributo del Fondo per la Formazione Professionale (FFP) deve essere pagato annualmente. La gestione della liquidità è chiaramente separata da quella della ATF, così come la revisione annuale. Ciò consente alle autorità di verificare in qualsiasi momento il rispetto dei requisiti.
Se la tua domanda non trova una risposta nelle FAQ, puoi inviare un’e-mail a info@frigoristi.ch o contattare il nostro segretariato.
Decreto del Consiglio federale del 5 marzo 2009